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Crisi d’impresa e insolvenza

Crisi d’impresa e insolvenza

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore tra 18 mesi e nello
specifico il 15 agosto 2020, salvo anticipo per alcune delle misure introdotte.
Scatta l’obbliga di modifica degli statuti o degli atti societari per molte società a responsabilità limitata (SRL)
che entro il 2019 dovranno recepire il nuovo obbligo di nomina del sindaco, del collegio sindacale e del revisore
secondo i nuovi limiti modificati con un intervento sulle soglie stabilite dall’articolo 2477 del Codice Civile.
Entro il 16 marzo 2019 dovranno essere applicate le novità relative all’istituzione dell’albo dei soggetti chiamati
a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziario e liquidatore, ma non solo.
Tra le novità contenute nel testo del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 vi sono anche altre
modifiche al codice civile introdotte dalla riforma fallimentare, tra cui le novità relative alla certificazione di
debiti contributivi, assicurativi e tributari e le responsabilità degli amministratori.
La riforma contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede le seguenti modifiche alla legge
fallimentare:
· sostituire il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto
avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche
personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
· introdurre un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva
del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
· dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando
continuità aziendale;
· privilegiare, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle
dell’esecuzione giudiziale;
· uniformare e si semplificare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia
concorsuale;
· prevedere la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
· istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del
tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei
requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
· armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di
tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Intervenendo sull’articolo 2477 del Codice Civile, viene previsto che la nomina dell’organo di controllo o del
revisore sarà obbligatoria se la società:
· è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
· controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
· ha superato per tre esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
o dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è
superato alcuno dei predetti limiti.
Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

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