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BONUS EDILIZI: Il visto di conformità

BONUS EDILIZI: Il visto di conformità

Il visto di conformità è un documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo.

E’ obbligatorio per gli interventi ricadenti nel:

  • bonus ristrutturazione (o bonus casa);
  • Ecobonus 50% e 65%;
  • bonus facciate;
  • sismabonus;
  • installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine elettriche di ricarica;
  • superbonus 110%.

Quindi, non occorre per il bonus verde, mobili e idrico; per i bonus ad aliquote inferiori del 110%, occorre indistintamente dal fatto che il credito venga ceduto alle banche, all’impresa esecutrice dei lavori e al fornitore di beni (sconto in fattura).

Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro; nel solo bonus facciate, non esiste alcun limite sotto il qualche si possono omettere tali adempimenti.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare:

  • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaper la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale;

Nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate valutasse dei profili di rischio, potrebbe bloccare fino a 30 giorni le relative comunicazioni al fine di poter realizzare un controllo preventivo.

Qualora emergessero effettivamente dei rischi di frode, la comunicazione verrebbe annullata e l’esito comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Viceversa, se all’esito del controllo non risultassero rischi, oppure fossero decorsi inutilmente i trenta giorni dalla presentazione della richiesta, la comunicazione stessa produrrebbe gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

I profili di rischio sono individuati sulla base:

  1. a) della coerenza e alla regolarità dei dati indicatinelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. b) dei dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenzadai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Inoltre, i soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati. Anche in questo caso si tratta di un mero controllo formale di tipo documentale.

In particolare, il professionista dovrà controllare:

  • la presenza di un idoneotitolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
  • il possesso di redditi imponibili;
  • il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia: CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
  • la presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: legge 10; asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
  • la presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
  • i documenti comprovanti il sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali,
  • i bonifici bancari o postaliattestanti il pagamento delle fatture/ricevute fiscali;
  • le specifica documentazione per le spese sulle parti comuni; la certificazione da parte dell’amministratore di condominio dalla quale risultino: le generalità e il codice fiscale del condomino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino;
  • per gli interventi di efficienza energetica, la ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • l’asseverazionedel rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • la polizza di assicurazionedel professionista che redige l’asseverazione.

 

Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

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