TRIBUTA - SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
 
Responsabilità nella crisi di impresa

Responsabilità nella crisi di impresa

responsabilita’ dell’imprenditore e degli amministratori, crisi d’impresa e insolvenza.

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” nasce dall’esigenza di provvedere ad una riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, derivante dalle modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi, riportando tra i propri principi l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: l’obiettivo consiste nella maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore (e degli organi societari, quali gli amministratori e il collegio sindacale), a fronte del forte incentivo a porre in essere scelte rischiose, che connota la gestione di un’azienda divenuta fragile, introducendo dei sistemi di allerta della crisi d’impresa.

Nello specifico, costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere:

  • reddituale;
  • patrimoniale;
  • finanziario;

Rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività.

La segnalazione dovrà essere diretta innanzitutto dall’imprenditore e dall’organo amministrativo e in caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione delle misure necessarie, la segnalazione dovrà essere rivolta all’ Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), organismo che, ricevute le segnalazioni, dovrà occuparsi della gestione della fase di allerta e di crisi d’impresa.

L’imprenditore e gli amministratori devono verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura ed alla dimensione dell’impresa e predisporre strumenti organizzativi che consentano loro di venire a conoscenza dell’avvicinarsi dello stato di crisi o di una situazione di squilibrio finanziario idoneo a sfociare nell’insolvenza, in linea con quanto previsto dalla legge fallimentare in tema di bancarotta semplice,

L’ art. 2486 c.c., afferma che “gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale e qualora sia evidenziato, quale condotta illecita, il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c., è necessario, al fine di qualificare come illegittima l’attività gestionale successiva, dimostrare che questa non sia stata coerente con la finalità conservativa dell’integrità del patrimonio che gli amministratori debbono perseguire in una prospettiva liquidatoria.

Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

Ordine commercialisti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *