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Sovraindebitamento

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IL SOVRAINDEBITAMENTO, NORMATIVA

Non possono essere dichiarati falliti (ex art.1, co. 2, L.F,) coloro che in ciascuno dei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di fallimento hanno avuto:

1) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro;

2) ricavi lordi annui complessivamente non superiori a 200.000,00 euro;

3) alla data del deposito dell’istanza di fallimento o all’udienza prefallimentare hanno avuto

debiti complessivamente non superiori a 500.000,00 euro.

Anche quando i parametri dimensionali superano la soglia ex art.1, co .2, L.F., l’imprenditore non può essere dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti scaduti non supera i 30.000,00 euro.

Pertanto i piccoli imprenditori., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, di formulare una “proposta di accordo” con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un “piano del consumatore”, oppure richiedere la “liquidazione del patrimonio”, utilizzando la procedura di composizione della crisi.

Il concetto di “sovraindebitamento” è in estrema sintesi, uno squilibrio economico patrimoniale che determina uno stato di illiquidità che permane nel tempo e dal quale possono conseguire con alta probabilità uno stato di insolvenza reversibile o irreversibile.

L’esistenza del sovraindebitamento non è sufficiente a consentire l’accesso alle procedure di gestione della crisi in quanto è necessario che le cause che lo hanno generato siano state impreviste ed imprevedibili.

Il soggetto debitore sarà ammesso solo quando sia stato escluso che abbia concorso colposamente a determinare la crisi ossia che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche con uno sproporzionato ricorso al credito.

Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

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