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Il nuovo art. 2086 c.c. dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019)

Il nuovo art. 2086 c.c. dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019)

Art. 2086 c.c.

Testo precedente:

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Testo modificato:

1. L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

All’articolo 2086 del codice civile al comma 2 è stato quindi aggiunto  « L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»”.

Il primo periodo del predetto comma 2 afferma: … ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”; la norma è legata all’organigramma e alla ripartizione di risorse umani e materiali dell’azienda, un dovere già in parte analizzato nell’art. 2204 del codice civile comma 16 che può essere definito “giudizio di adeguatezza sull’organigramma gestionale d’impresa”.

 

Il secondo periodo afferma:anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”; la regola è legata al primo comma in quanto l’organigramma e la ripartizione di risorse umani e materiali dell’azienda devono rispondere funzionalmente anche alla rilevazione tempestiva di un’eventuale crisi d’impresa o ad una possibile perdita di continuità nell’esercizio dell’azienda.

 Il terzo e ultimo periodo così afferma:nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; solo gli organi interni all’organismo amministrativo hanno la capacità verificare tempestivamente gli andamenti economici e patrimoniali dell’impresa e, quindi, di reagire fornendo indicazioni e ordini oppure disporre modifiche al piano industriale o all’organigramma aziendale umano e materiale.

In sintesi detto dovere sarà ottemperato con l’operato degli amministratori o dei membri del comitato di gestione solo dimostrando che l’apparato gerarchico aziendale è stato plasmato, adeguando sia le risorse umane e sia quelle materiali (beni, risorse, ecc.); il tutto deve essere predisposto per rispondere sia alle esigenze della gestione amministrativa e contabile, sia alla natura e la dimensione dell’impresa.

Le sanzioni per chi viola il principio fondamentale di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di qualsiasi tipo di società (di persone, di capitali, cooperative e consortili) sono nella sussistenza o nell’aggravamento delle responsabilità civili e penali degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo (sindaci) che non hanno ottemperato ad esso previste dalle norme del Codice della crisi di impresa e nell’impossibilità o nella limitazione della possibilità per la società di utilizzare quelle nuove procedure pre-concorsuali con cui vi è maggiore possibilità di garantire la continuità aziendale.

Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

Ordine commercialisti

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