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EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IVA

EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IVA

EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IVA PRIMA DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN BASE ALLA RAGIONEVOLE PROBABILITA’

Note di variazione IVALa Commissione tributaria di Vicenza con la sentenza 145/2/19 del 17.04.2019 ha stabilito che il diritto al recupero dell’iva può essere esercitato in presenza della ragionevole probabilità che il debito non venga saldato.

Gia’ la Norma di comportamento n.192 del 01/02/2015 “Momento di emissione delle note di variazione Iva nelle procedure concorsuali” emanata dalla Commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia Tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) – Sezione di Milano, chiariva che in sede di procedure concorsuali il fornitore ha il diritto di emettere nota di credito “nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura”.

Queste erano le indicazioni contenute nella norma di comportamento, che in sostanza operava un’armonizzazione del contenuto dell’art. 26, co. 2, del D.P.R. 633/1972 alla luce dei principi consacrati negli artt. 90 e 185 della Direttiva 2006/112/CE.

In riferimento alla Commissione tributaria di Vicenza, la vicenda riguardava un contribuente che aveva emesso note di variazione iva a fronte di fatture nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali.
Com’è noto tale condotta non è stai mai  stata digerita dall’agenzia delle entrate che sulla base dei suoi documenti di prassi ne ha sempre contestato la detraibilità.
Il contribuente aveva così impugnato le rettifiche dell’amministrazione finanziaria sostenendo che la dichiarazione di fallimento costituivano elementi sufficienti per l’emissione delle note di variazione iva, stante la ragionevole probabilità dell’impossibilità di saldo del debito.
L’agenzia ribatteva sostenendo che la disposizione normativa vigente, consente l’emissione della nota di variazione iva solo il per mancato pagamento conseguente a procedure concorsuali rimaste infruttuose, con la conseguenza che il momento in cui può essere esercitata la detrazione va individuato con la chiusura della procedura concorsuale (circolare 77/E del 17 aprile 2000), ma i Giudici hanno fatto rilevare che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura, ha affermato che subordinare la rettifica della base imponibile dell’Iva e il recupero dell’imposta alla conclusione di una procedura concorsuale può risultare contrario al principio di proporzionalità, secondo una valutazione che va effettuata in concreto dal giudice nazionale, concludendo che in ogni caso un termine decennale per il recupero dell’imposta fosse del tutto sproporzionato ed irragionevole.

Pertanto, come a suo tempo i più attenti commercialisti  e studiosi della materia prospettavano, è possibile emettere le note di variazione iva anche prima della chiusura del fallimento in quanto basta la ragionevole probabilità che il debito non venga saldato.

         GIANLUCA VACCA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Ordine commercialisti

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