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Borse di studio

Borse di studio

BORSE DI STUDIO: ESENZIONE O TASSAZIONE?

La normativa fiscale applicabile alle borse di studio prevede generalmente l’imponibilità delle somme erogate.

In particolare l’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti dell’ente erogante”.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 21 marzo 2002, ha chiarito inoltre che le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi imponibili.

Tuttavia non tutte le borse di studio sono soggette ad imposta; rientrano, in questa fattispecie, in quanto la legge ne dispone la totale esenzione:

– le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge n. 398 del 30 novembre 1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

– le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalla province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

– le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

– le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n.407);

– le borse di studio corrisposte a studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico (Dlgs. 262/07);

– le borse del programma comunitario “Socrates” a condizione che l’importo annuo sia inferiore a 7745,85 euro.

Non fruiscono, invece, di esenzione le borse di studio corrisposte in favore dei medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal D.L. 30 maggio 1994, n. 325, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 467.

Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione.

Gianluca Vacca
Dottore Commercialista 
Ordine commercialisti

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