TRIBUTA - SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI - SOCIETA' COOPERATIVA
 
L’ IRES nelle cooperative a mutualità prevalente

L’ IRES nelle cooperative a mutualità prevalente

Secondo l’art. 2512 del c.c. vengono definite cooperative a mutualità prevalente, quelle che:

  1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
  2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Questo concetto di prevalenza viene adattato alle diverse tipologie di cooperative, che si possono suddividere:

  1. di consumo;
  2. di produzione lavoro;
  3. di servizi;
  4. agricole.

Vediamo nel dettaglio:

  1. Cooperative di consumo: la prevalenza la si dimostra quando “i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’art. 2425, comma 1, punto A1”.
  2. Cooperative di produzione lavoro: la prevalenza della mutualità viene dimostrata se “il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, comma 1, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.

Con quest’ultima locuzione il Legislatore ha voluto far si che venissero ricomprese nel computo anche altre forme di lavoro inerenti come quelle contenute nella voce B7 di Conto Economico (ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative oppure anche le prestazioni di lavoro autonomo prestate da professionisti soci o non soci di una cooperativa in attinenza allo scopo mutualistico).

  1. Cooperative di servizi: la prevalenza è verificata se il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all’art. 2425, comma 1, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, comma 1, punto B6.
  2. Cooperative agricole: la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

Non concorrano alla formazione del reddito imponibile IRES le somme destinate a riserve indivisibili nelle seguenti misure:

– 35% per le cooperative di consumo a mutualità prevalente;

– 80% per le cooperative agricole a mutualità prevalente;

– 60% nelle altre tipologie a mutualità prevalente;

– 30% nelle cooperative a mutualità non prevalente;

Esiste un obbligo di destinare a riserva indivisibile almeno il 30% degli utili netti.

È previsto inoltre che siano interamente deducibili dal reddito le somme, pari al 3% degli utili annuali, da versare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’art. 11 della L. 59/1992, nonché la quota di utili destinata a rivalutazione gratuita delle quote sociali o delle azioni, ai seni dell’art. 7 L. 59/1992.

Da ultimo, con il D.L. 138/2011, è stata introdotta una tassazione di un decimo dell’utile accantonato alla riserva minima obbligatoria, di cui all’art. 2545-quater (30%), con la conseguenza che le cooperative, oltre alla quota di utile soggetto alla tassazione IRES, dovranno assoggettare ad imposta anche il 3% della quota destinata a riserva legale.

           Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

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