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Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili

Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili

obbligo pagamenti tracciabili

Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.

Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario e postale, assegni; il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante per:

Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Gianluca Vacca – Dottore Commercialista

Ordine commercialisti

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